• Maggio

    16

    2016
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IN AUMENTO LE SITUAZIONI DI CONFLITTUALITA’ CONIUGALE?

IN AUMENTO LE SITUAZIONI DI CONFLITTUALITA’ CONIUGALE?

Terapia Coppia Psicologo Milano Rossella Fumia

Ogni anno tantissimi nuovi bambini vivono sulla propria pelle la conflittualità coniugale e giuridica, tuttavia ad aumentare non sono solo i numeri ma anche le sofferenze dei bambini e quelle dei loro genitori.

Basti pensare all’emergere della PAS, la Sindrome da Alienazione Parentale, un’entità nosografica descritta da Gardner nel 1985, o ancora al proliferare di false accuse rivolte ai papa’ per violenze sui minori, spesso finalizzate alla riduzione o alla decadenza della potestà genitoriale del coniuge, o ancora all’esagerato e spropositato aumento di episodi in cui genitori coinvolti in una conflittualita’ processuale senza fine commettono gesti che rasentano la follia.
Questi argomenti in Italia cominciano ad essere approfonditi solo adesso in quanto sino ad oggi il problema delle separazioni coniugali e del disagio o della sofferenza dei minori e’ stato preso in considerazione da un’unica prospettiva, quella delle famiglie che si separavano, considerate le uniche depositarie del problema. Invece e’ molto importante prendere in considerazione l’effetto del macrosistema che si occupa delle separazioni coniugali sulle problematiche stesse della famiglia che si separa.

La Consulenza Tecnica è lo strumento di cui dispone il giudice quando uno o entrambi i genitori soffrono di un disturbo mentale per accertare il tipo di disturbo e la sua gravita’ e poter cosi’ formulare una diagnosi.

La consulenza tecnica viene richiesta quando il magistrato dopo il colloquio con i coniugi si rende conto della presenza in uno o in entrambi di anomalie rispetto al funzionamento psichico o, altre volte, su richiesta di uno dei genitori, che attribuisce una sofferenza psichica  all’altro come causa del fallimento del rapporto coniugale e/o per riuscire ad ottenere l’affidamento dei figli.

La Consulenza tecnica avra’ quindi l’obiettivo di valutare la natura e la gravità del disturbo, se presente, e le capacità genitoriali; inoltre il Consulente tecnico offre al Giudice informazioni relative alla misura in cui l’eventuale disturbo mentale riscontrato influisce sulle capacità educative di quel genitore e suggerisce le soluzioni più adeguate ai fini dell’ affidamento dei figli.

Nel caso in cui venga accertata la presenza di un disturbo mentale grave che limita e condiziona in modo significativo la capacità educativa e la funzione genitoriale di uno dei coniugi, l’affidamento del minore all’altro genitore diventa una scelta obbligata. Nel caso in cui, invece, sia presente un disturbo mentale lieve che non condiziona in modo importante la capacità genitoriale di crescere ed educare il figlio, il disturbo non comporta l’affidamento del figlio all’altro genitore.

Le possibilità di incontrarsi con il figlio per un genitore che soffre di un disturbo psichico saranno rapportate alla natura e alla gravità del disturbo. Il giudice emettera’ i provvedimenti adeguati alla situazione specifica basandosi sulle indicazioni psicologiche emerse dalla consulenza clinica. Quindi a seconda dei casi potrà escludere ogni rapporto tra genitore e figlio in casi gravi di disturbo mentale, o potra’, nei casi meno gravi, permettere che gli incontri tra il genitore ed il figlio avvengano in presenza dell’altro genitore o, per la sicurezza del minore, in modalita’ protetta, ossia in presenza di operatori sociosanitari.

 

 

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